In Italia un’espressione oltraggiosa viene sanzionata con 50mila euro, mentre un coro becero (Colerosi terremotati) solo con 12mila euro.
Ma la Lega Serie A – dicono in tanti – combatte ogni forma di discriminazione e razzismo.
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Dele Alli (Como), Bastoni (Inter), Ederson (Atalanta), Hernani (Parma), Castro (Bologna), Martin (Genoa), Musah (Milan), Nicolussi Caviglia (Venezia), Paz (Como), Vecino (Lazio).
Entrano inoltre, nella lista dei diffidati Haj Mohamed (Parma), Berisha (Lecce), Bondo (Milan, Kristensen (Udinese), Obert (Cagliari), Pavard (Inter), Perrone (Como), Jimenez (Milan), Krstovic (Lecce), Ranieri (Fiorentina), Strefezza (Como).
Sono stati inoltre squalificati per una partita l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini e l’allenatore del Como Cesc Fabregas.
AMMENDE ALLE SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo inoltre, sanziona anche le seguenti società:
Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo e al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’Arbitro, in entrambe le occasioni a sospendere la gara per circa un minuto, per avere, inoltre, lanciato, sempre sul terreno di giuoco, due bottigliette in plastica e un oggetto cilindrico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni ed inoltre numerose bottiglie di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
DOPPIA AMMENDA PER IL VENEZIA
Ammenda inoltre, di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara.